Amministrazioni Condominiali Prato

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MISSION

domenica 12 luglio 2015

Il revisore condominiale: quando nominarlo e come

La figura del revisore che verifichi la contabilità del condominio è stata introdotta con la legge n. 220/2012 di riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno 2013.

L’assemblea può nominare il revisore in qualsiasi momento, dandogli l’incarico di verificare la contabilità del condominio anche per più esercizi finanziari.
La nomina di un revisore è auspicabile nei casi in cui :
  1. l'amministratore uscente non abbia redatto il bilancio consuntivo o non abbia tenuto la contabilità dell'esercizio;
  2. si rende necessaria una verifica contabile allo scopo di accertare eventuali ammanchi dovuti ad appropriazione indebita da parte dell’amministratore in carica.
La revisione deve essere affidata a un professionista abilitato (commercialista revisore contabile) affinché la revisione abbia valore peritale utilizzabile anche in giudizio.

L'attività del revisore sarà quella, dopo le opportune verifiche,  di una presentazione della contabilità relativa ad un determinato periodo perché non approvata, perché mancante o perché irregolare.  

giovedì 2 luglio 2015

Spese condominiali: prescrizione termine di pagamento

Le spese condominiali, a norma di codice civile, si prescrivono in cinque anni. 

Per il calcolo del termine quinquennale fa fede la data di delibera di approvazione del rendiconto (Bilancio Preventivo. 

E' infatti da quella data che cominciano a decorre i cinque anni. perché è da tale momento che scatta l’obbligo al pagamento.

mercoledì 3 giugno 2015

Amministratori. Obbligo Formativo. Svolgimento e contenuti dell'attività di formazione e di aggiornamento

Confermato l'obbligo formativo per gli amministratori di condominio riassumiamo sinteticamente le modalità di svolgimento e i contenuti dell'attività di formazione ai quali sono tenuti:
  • corso di formazione iniziale;
  • corsi di aggiornamento successivi.

Corso di formazione iniziale:  Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore di cui almeno un terzo della sua durata effettiva (24 ore), secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche. 

Il corso di formazione iniziale può essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.

Corsi formativi di aggiornamento:  Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. 

Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di  amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.

I corsi di aggiornamento possono essere svolti anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.

Il corso di formazione iniziale, così come i corsi di aggiornamento annuali, si devono svolgere secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico che è strutturato in moduli didattici attinenti le materie di interesse dell'amministratore.

mercoledì 27 maggio 2015

Bonus prima casa: i chiarimenti sul riacquisto

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.17/E del 24.04.2015, ha fornito alcuni chiarimenti in riferimento all’agevolazione riconosciuta sull’acquisto della prima casa, con particolare riferimento al riacquisto dell’abitazione. 

Ai contribuenti che provvedono ad acquisire entro un anno dall’alienazione dell’immobile per cui hanno beneficiato dell’aliquota agevolata (IVA e registro) per la prima casa, viene riconosciuto un credito d’imposta pari a quanto precedentemente versato dal contribuente (a titolo di IVA o di imposta di registro). 

L’agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni circa l’utilizzo di tale credito. 
Viene chiarito, in primo luogo, che la somma non fruita in occasione del riacquisto dell’abitazione non va persa, ma potrà essere utilizzata dal contribuente in compensazione con altre imposte (ad esempio, in compensazione dell’imposta sui redditi dovuta).

Il credito d’imposta potrà essere attribuito solo nel caso in cui il primo acquisto dell’abitazione sia avvenuto a titolo oneroso: nel caso di acquisto per successione o donazione e successivo acquisto a titolo oneroso, ad esempio, il contribuente non può beneficiare di tale agevolazione. 

Con la risoluzione n. 49/E del 11.05.2015 l’Agenzia delle Entrate ha confermato la spettanza dell’agevolazione nel caso (inverso) in cui il riacquisto dell’abitazione sia avvenuto a titolo gratuito. 

Quindi, se un contribuente acquista un immobile a titolo oneroso, e successivamente alla sua cessione ne acquisisce uno a titolo gratuito, conserva il diritto all’agevolazione.

venerdì 17 aprile 2015

Abitazione in condominio venduta all’asta. Chi paga le spese pregresse

Le spese condominiali pregresse, non pagate dal venditore, anche in caso di vendita all'asta, rimangono a carico del soggetto acquirente limitatamente a quelle degli ultimi 2 anni.

Questo è quanto dettato dall'art. 63. disposizione di attuazione del codice civile e dalle recenti sentenze in materia.

Dunque chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente

mercoledì 8 aprile 2015

Condominio: SITUAZIONE PATRIMONIALE. Non sono ammessi sbilanci

La situazione patrimoniale deve rispecchiare l'effettiva consistenza del patrimonio condominiale alla data specificata.

Lo stato patrimoniale è composto da:


ATTIVITA'

  • Crediti verso condòmini (importi che i condòmini devono versare);
  • Crediti verso terzi;
  • Anticipi verso terzi;
  • Quote a credito verso condòmini (rate versate con data di competenza antecedente);

PASSIVITA'


  • Debiti verso condòmini (importi per i quali i condòmini sono a credito nei confronti del condominio;
  • Debiti verso terzi;
  • Anticipi da terzi;
  • Quote a debito verso condòmini ( rate versate con competenza successiva);
La situazione patrimoniale non può terminare con un avanzo o un disavanzo poiché ad ogni operazione che genera aumento o diminuzione di attività se ne contrappone sempre una identica e opposta.

Esempio:

  • PAGAMENTO DI UN FORNITORE
Tra le attività avremo una diminuzione di banca o cassa mentre tra le passività avremo una diminuzione dei debiti verso terzi.

Se nella situazione patrimoniale c'è uno SBILANCIO (avanzo o disavanzo) vuol dire che c'è un errore o qualcosa che non torna.

ERRORI PROBABILI:

  • I saldi iniziali di banca, cassa , ecc. sono sbagliati;
  • I saldi dell'esercizio precedente non sono corretti;
  • Giroconti fuori gestione senza adeguata operazione in contropartita;
  • Uscite/Entrate di cassa o banca senza conto di contropartita !!!!!







giovedì 2 aprile 2015

Badanti condivise in Condominio

Le badanti condivise dal condominio sono così definite dal “Contratto collettivo nazionale per dipendenti di proprietari di fabbricati”.

Un metodo vincente per combattere le onerose spese che servono per regolarizzare e retribuire una badante.
In tempo di crisi e recessione la condivisione diventa una necessità primaria.
Il costo di una badante si aggira intorno ai 1000-1500 euro mensili. Spesa difficile da sostenere ma che però può essere abbattuta assumendo una badante di condominio.

Le famiglie di un condominio in cerca di una badante possono assumere la stessa persona in condivisione 

L’introduzione della badante di condominio accontenta sia le famiglie che le lavoratrici.