Amministrazioni Condominiali Prato: febbraio 2015

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MISSION

mercoledì 25 febbraio 2015

Condòmini in conflitto: la base della negoziazione


Condomini in conflitto: la base della negoziazione

La lite in condominio è certamente un aspetto in grado di incidere in modo significativo sulla qualità della vita della piccola comunità da esso rappresentata.

In fondo parliamo di famiglie e di persone che vivono all'interno di uno stesso edificio, di uno stesso contesto ambientale. Insomma, all'interno di un gruppo organizzato con regole, diritti e doveri.

Ciascun condòmino è rappresentante non solo di se stesso, bensì spesso delle esigenze della propria famiglia, ovvero, in poche parole, di un'ulteriore micro-comunità (anch'essa organizzata e con una propria specifica cultura, spesso completamente diversa da quella di tutte le altre).

La famigliavive in una struttura specifica, un'unità immobiliare che non è semplicemente una porzione di edificio, bensì una “casa”, ovvero un nucleo di identità forte connotato da un deciso senso di appartenenza e di “proprietà”, con tutti i valori affettivi del caso (e, spesso, indipendentemente dal possesso vero e proprio dell'abitazione).

Quando tutte queste variabili interagiscono cercando di trovare quieto vivere, il conflitto rischia di emergere con una certa facilità, soprattutto laddove alcuni interessi contrastanti vanno ad incidere su spazi o regole da condividere.

Ma quali sono le precondizioni che possono generare l'esigenza di una negoziazione?

  1. la presenza di soggetti diversi, con obiettivi diversi, interessi non coincidenti, valori non necessariamente condivisi (anche di natura culturale)
  2. una relazione di interdipendenza tra di essi, per cui è la cooperazione ad un fine comune che agevola il raggiungimento di un obiettivo
  3. la presenza di un disaccordo per cui, nonostante essi sappiano di dover collaborare, non riescono a trovare soluzioni che distribuiscano in modo adeguato il beneficio derivante da un accordo.

In un prossimo contributo, vedremo come la negoziazione sia soggetta ad un numero notevole di variabili, verso le quali ciascun condòmino dovrebbe sviluppare adeguata competenza, soprattutto in scenari multiculturali.



per Condominio Low Cost
Dr Fabio Ciuffini
Psicologo


lunedì 23 febbraio 2015

Selezioniamo Imprese alle quali affidare incarichi

Nella ricerca continua di servizi che rispecchino lo standard del miglior rapporto qualità/prezzo stiamo selezionando imprese alle quali affidare incarichi per i condomini amministrati.

Il nostro punto di forza è quello di delegare, ai condòmini amministrati, la scelta di imprese alle quali affidare i lavori nei condomini. Tutto questo nell'ottica della più assoluta trasparenza. 

Capita però che i condòmini, in virtù della più assoluta fiducia nei nostri confronti,  ci deleghino per la scelta delle imprese.

A tutte le imprese che, nel corso del tempo, si sono rivolte a noi per ottenere incarichi le cose che abbiamo richiesto sono state:
  1. economicità 
  2. serietà
  3. competenza
  4. lealtà
  5. trasparenza
L'obiettivo di Condominio Low Cost non è quello di ottenere provvigioni (capirete l'eufemismo) dai fornitori ma è quello di ottenere sconti per poi retrocedere integralmente il vantaggio alle famiglie che vivono in condominio.

Con questo sistema siamo in grado di ottenere 2 risultati importanti:
  1. Aiutare le famiglie a contrastare crisi e recessione
  2. Dare opportunità di lavoro alle aziende in difficoltà





domenica 22 febbraio 2015

E' diffamazione apporre negli spazi condominiali la lista dei condomini morosi

Una sentenza della Corte di Cassazione (28 agosto – 26 settembre 2014 n. 39986) ha condannato per diffamazione un amministratore che aveva affisso al portone del condominio i nominativi dei condòmini morosi.

Questa condotta, nonostante l’effettiva morosità delle persone inserite in elenco, è stata ritenuta diffamante da parte dei Supremi Giudici poiché, si legge in sentenza, “non vi è alcun interesse da parte di terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri“.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, la Corte osserva che “ai fini dell’integrazione del delitto di diffamazione è sufficiente il dolo generico, che può assumere anche la forma del dolo eventuale, ravvisabile laddove l’agente faccia consapevolmente uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive.

sabato 21 febbraio 2015

Liti condominiali. Competente il giudice di pace

Competente per liti e le controversie condominiali è il Giudice di Pace.  

Il Giudice di Pace è competente, qualunque ne sia il valore, per :
  • cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case;
  • cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili che superino la normale tollerabilità;
  • cause relative ad apposizione di termini;
  • osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi.
Qualora la controversia riguarda se un condomino abbia o meno diritto di usare una cosa o un servizio comune, il giudice competente va individuato in base al valore della causa che non può essere superiore a 5 mila euro se oggetto della controversia riguarda beni mobili, altrimenti la competenza è del Tribunale.

Se il valore della controversia non supera 1100 euro le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'ausilio o la rappresentanza di un avvocato.

Le spese della causa sono ripartite in base ai millesimi, a meno che non sia diversamente dispostoed è facoltà di ogni condòmino dissociarsi dalle spese della lite condominiale. 

Il comdòmino che intende dissociarsi deve comunicare il proprio dissenso,entro trenta giorni dalla delibera assembleare 


CONDOMINIO. Amministratore subito le consegne altrimenti può essere accusato di appropriazione indebita

Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini, e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Dopo una diffida si può chiedere un provvedimento d’urgenza per ottenere la documentazione.
Accade frequentemente che l'amministratore uscente temporeggi nella restituzione della documentazione con conseguenze spesso deleterie per il condominio. Si pensi ad esempio all'impossibilità di pagare utenze,   fornitori o la polizza del fabbricato. 

L'articolo 1129 del Codice civile nella “nuova versione” precisa che «alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini, e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».

E' giusto precisare che nei casi in cui l'amministratore sia iscritto a un Albo Professionale riconosciuto (Commercialisti, Avvocati, Geometri, ecc.), le resistenze nella restituzione di quanto dovuto vengono risolte con l'intervento degli Organi preposti all'interno dell'Ordine Professionale di appartenenza.

Altra questione si prospetta nel caso in cui l'amministratore uscente, non iscritto ad Albi Professionali riconosciuti,  non accolga l'invito,  bonario o meno, dell'amministratore entrante.

In questo caso il ricordo a un  legale è inevitabile. Tale ricorso può essere fatto sia dall'amministratore entrante che dai singoli condòmini. Il legale incaricato chiederà al Tribunale competente di emettere un provvedimento di urgenza ex art. 700 del Codice di Procedura Civile affinché venga condannato l'amministratore alla immediata consegna dei documenti.


giovedì 19 febbraio 2015

Bed and Breakfast in condominio. Per l'apertura non serve l'autorizzazione dell'assemblea.

Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che per aprire un Bed and Breakfast, o un’attività di affittacamere,  in un condominio non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale. 

Nella decisione viene precisato che è possibile avviare le attività di cui sopra perché le stesse non arrecano pregiudizio agli altri condomini.
Tra l'altro l’apertura dell’attività di Bed and Breakfast all’interno di un condominio non obbliga ad apportare una variazione della destinazione d’uso. 

Sempre per la Cassazione,  le attività di Bed & Breakfast e di affittacamere,  non implicano un utilizzo diverso degli immobili rispetto alle civili abitazioni. I giudici hanno infatti ricordato come i giudici di merito avevano anche evidenziato come la destinazione d’uso a “civile abitazione” sia proprio un presupposto per poter svolgere in appartamento un’attività di Bed and Breakfast.

Ma ancora più importante è che non si ritiene che tali attività possano arrecare danni agli altri condomini, quindi chiunque sia in possesso di un appartamento situato all’interno di un condominio può decidere di affittarlo senza che l’assemblea condominiale possa impedirlo o vietarlo a monte. 

Eventuali divieti o sanzioni previsti dal regolamento condominiale sono da considerarsi nulli, con un’unica eccezione: il caso in cui si possa dimostrare mediante prove concrete che le persone che sono ospiti del Bed and Breakfast arrechino danni materiali o immateriali al condominio e/o ai condomini. Solo in questo caso può essere richiesta la chiusura del B&B.

mercoledì 18 febbraio 2015

CONDOMINIO: Convocazione Assemblea

La  legge 220/2012 (riforma del condominio) ha precisato le modalità con cui deve essere convocata l'assemblea di condominio.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione tramite posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano. 
E' del tutto evidente che l'avviso di convocazione deve avere la forma scritta, escludendo pertanto l'avviso orale. Questo per avere prova del contenuto della comunicazione.

L'avviso di convocazione si caratterizza come «atto unilaterale recettizio», cioè acquista efficacia solo se arriva a conoscenza del destinatario, e che spetta al condominio (amministratore) provare questo fatto. Sono pertanto incluse altre forme non specificatamente indicate nella riforma del condominio.

In caso di contestazione potrebbe essere sufficiente dimostrare che il condòmino, usando la normale diligenza, avrebbe potuto conoscere la convocazione dell'assemblea e il condominio (o l'amministratore) ha pertanto esaurito il proprio compito, anche se l'avviso è stato inviato con forme diverse da quelle indicate dalla legge (articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile).

Segnaliamo però che con la sentenza n. 3350 del 23 ottobre 2014, il Tribunale di Genova ha annullato una delibera assembleare in seguito alla richiesta di due condomini, ricordando che la convocazione via e-mail non è consentita dall’art. 66 disp. att. c.c., a differenza della posta elettronica certificata, utilizzabile però soltanto se sia il mittente che il destinatario siano titolari di una casella PEC. 

E' del tutto probabile che l'amministratore non sia riuscito a dimostrare l'avvenuta consegna della comunicazione. 

sabato 14 febbraio 2015

Guida alla Nuova Certificazione Unica


Abbiamo messo On line la Guida alla Nuova Certificazione Unica per addetti ai lavori e non. Scarica l'allegato in formato PDF


giovedì 12 febbraio 2015

Cedolare secca. Non applicabile per la locazione di immobili ad uso foresteria

L’Agenzia delle Entrate ha fornito  alcuni chiarimenti in merito al regime impositivo della cedolare secca sulle locazioni abitative che, come noto, consiste in un’imposta fissa, in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, da applicarsi sul totale del canone annuo di locazione, senza considerare le riduzioni forfetarie previste nel regime ordinario di tassazione. 

Tra i chiarimenti di maggior interesse si segnalano i seguenti:
  1. la risoluzione del contratto di locazione (per il quale si sia optato per la cedolare) deve essere registrata, mediante presentazione del modello RLI allo stesso Ufficio presso il quale il contratto di locazione è stato registrato, entro 30 giorni dal momento in cui il rapporto si è interrotto (in tal caso non è dovuta l'imposta di registro di 67,00 euro, in quanto sostituita dalla cedolare secca); 
  2. la cessione del contratto di locazione per il quale sia stata regolarmente espressa l'opzione per la cedolare secca comporta l'obbligo di pagare l'imposta di registro di 67,00 euro, in quanto tale imposta non è sostituita dalla cedolare; 
  3. è possibile optare per la cedolare secca in relazione all'affitto di un box auto solo se esso è di pertinenza di un immobile ad uso abitativo ed è locato insieme ad esso; 
  4. è precluso l’accesso al regime in argomento in relazione ad un immobile locato ad una società che intenda adibirlo ad abitazione dei propri dipendenti (immobili adibiti ad uso foresteria).

martedì 10 febbraio 2015

Verifica per il versamento dell’Imu sui terreni agricoli entro il 10 febbraio 2015

Sono stati rivisti i criteri per individuare i terreni agricoli per i quali è riconosciuta l’esenzione IMU

In particolare, facendo riferimento all’elenco predisposto dall’Istat utilizzando la classificazione risultante dalla colonna R dell’elenco dei Comuni , l’esenzione IMU è applicabile ai terreni agricoli:
  • ubicati in un Comune totalmente montano (lettera “T”);
  • ubicati in un Comune parzialmente montano (lettera “P”) solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola.
Conseguentemente, per tutti i terreni in Comuni non montani (lettere “NM”) e per quelli in Comuni parzialmente montani (lettera “P”) di soggetti non coltivatori diretti/Iap, l’Imu è dovuta e per il 2014 va versata entro il nuovo termine del 10 febbraio 2015. 

lunedì 9 febbraio 2015

Si può dare dell'incompetente all'amministratore di condominio

La Corte di Cassazione, con una sentenza del 5 febbraio 2015, ha stabilito che si può dare dell'incompetente all'amministratore di condominio senza commettere reato.
Una condómina, che nel corso di un'assemblea aveva dato dell'incompetente al proprio amministratore,  era sta condannata, dai giudici di merito, per il reato di ingiuria e al risarcimento dei danni alla parte offesa. La Corte di Cassazione ha però annullato la sentenza senza rinvio.





domenica 8 febbraio 2015

Condominio. Fondo cassa illegittimo se non c'è finalità specifica

La riforma del condominio ha stabilito l’obbligo, per l’assemblea di deliberare la costituzione di un fondo cassa straordinario per far fronte solo e unicamente a futuri interventi di manutenzione straordinaria.

La finalità del fondo è quella di poter fare fronte a situazioni di emergenza nel caso si rendessero necessari lavori straordinari urgenti o se ci fossero condòmini morosi o in ritardo con il versamento delle quote.

Nessun'altro utilizzo può essere fatto con le somme destinate al fondo di cassa straordinario come ad esempio opere o lavori futuri non deliberati dall'assemblea di condominio.
Se la gestione annuale del condominio si conclude con un residuo attivo l’assemblea è libera di decidere la destinazione del denaro rimasto in eccedenza come segue: 
  •  ridistribuire tra di loro il residuo in ragione dei rispettivi millesimi; 
  • oppure di destinarlo alle opere di manutenzione ordinaria previste nella gestione successiva o a interventi straordinari; 
QUORUM NECESSARIO PER DELIBERARE: 

A seconda che il fondo sia destinato per opere di ordinaria o straordinaria amministrazione il quorum necessario per assumere la relativa delibera o sciogliere il fondo sarà diverso.
  • Ordinaria amministrazione:  è sufficiente 1/3 dei millesimi e della maggioranza degli intervenuti;
  • Straordinaria amministrazione: almeno la metà del valore dell’edificio e la maggioranza di coloro che partecipano all’assemblea;
ATTENZIONE:

Precisare con esattezza la destinazione del fondo, poiché  il condòmino,  in regola con i versamenti  e con le quote del fondo cassa,  che deve vendere la propria abitazione,  dovrà decidere al momento del rogito  in capo a chi, tra acquirente e venditore, passa la titolarità della quota di fondo.




Infiltrazioni d’acqua dal tetto condominiale. Risarcimento del danno per mancata locazione

Una sentenza del Tribunale di Livorno ha stabilito che il proprietario di un appartamento locato, reso inagibile dalle infiltrazioni di acqua piovana dal tetto condominiale,  ha diritto ad essere risarcito nel caso in cui l'inquilino abbandoni l'appartamento danneggiato o nel caso in cui, a causa dei suddetti danni, risulti impossibile locare l'abitazione.
Il risarcimento per i danni dovuti all’infiltrazione sarà proporzionato ai giorni in cui non è stato possibile godere dell’appartamento allagato.

Ad esempio: Il giudice dovrà valuterà la spesa che ha dovuto sostenere il titolare dell’immobile per una camera di albergo o un’abitazione d’emergenza, oltre ovviamente ai disagi conseguenti.

So potrà richiedere anche l’indennizzo per i danni ai mobili, all’intonaco danneggiato, ecc.
 
La responsabilità per i danni provenienti dalle parti comuni dell’edificio è sempre del condominio. 



sabato 7 febbraio 2015

Se il singolo condòmino è moroso chi paga i fornitori del condominio ???

Abbiamo già accennato al numero crescente di condòmini morosi.
Numero che, causa forza maggiore e complice la crisi economica, è destinato tristemente a salire.
Per questo molti lettori del nostro blog ci chiedono:  " chi risponde nei confronti dei creditori? "  Che obbligo hanno i condòmini che sono in regola con i pagamenti? Sono obbligati a pagare  per i morosi?"

La riforma del  condominio ha  introdotta la regola secondo cui:

  1. Il creditore deve prima tentare di aggredire il condòmino moroso con i pagamenti delle quote condominiali. L'amministratore condominiale è obbligato a fornire l’elenco degli inadempienti al creditore che ne faccia richiesta;
  2. Se tale tentativo risulta infruttuoso, il creditore può agire anche nei confronti dei condomini in regola coi pagamenti. 
Purtroppo la riforma del condominio non specifica se il fornitore potrà limitarsi a svolgere il pignoramento nei confronti di un solo condomino oppure dovrà agire nei confronti di ciascuno in base alla rispettiva quota millesimale oppure oltre la quota stessa.

Riforma del Catasto: In arrivo le email per chiedere i dati ai proprietari

Va avanti la riforma del Catasto e lo schema di decreto legislativo sui criteri estimativi dovrebbe essere il seguente:

Al fine di ricostruire il valore degli immobili degli italiani l’amministrazione utilizzerà strumenti “inediti” come le indagini sui prezzi di mercato, i valori delle aste in tribunale, le fotografie fatte da Google Street View.

Si partirà dai dati medi di mercato per una determinata tipologia di immobile. Dati che poi verranno corretti tenendo conto delle caratteristiche relative alla posizione e alla struttura delle unità immobiliari.

Per calcolare i valori fiscali di case, uffici, negozi e pertinenze che non hanno la planimetria, sarà determinata una superficie catastale convenzionale ottenuta moltiplicando il numero dei vani per un parametro di conversione variabile in base alla categoria.

Il proprietario dell’immobile a destinazione ordinaria potrà sempre segnalare eventuali divergenze tra i dati presuntivi e quelli reali del proprio immobile.  

L’Agenzia delle Entrate potrà inviare dei questionari via internet ai proprietari, ma anche agli amministratori di condominio affinché i titolari di case, negozi e uffici possano dichiarare le caratteristiche dei propri immobili, contribuendo così alla loro identificazione concreta e conseguente stima.

 
 

Responsabile il Notaio se acquisti la casa da un costruttore fallito.

Secondo una recente sentenza della Cassazione, in caso di compravendita immobiliare, deve essere  il notaio rogante a controllare che tutto sia in regola e che il trasferimento della proprietà avvenga senza intoppi. Non è sufficiente che il notaio si limiti a registrare la volontà delle parti.
Se il costruttore dell’appartamento acquistato è già fallito tale contratto può essere reso inefficace dal curatore fallimentare e difficilmente potresti rivedere i soldi. 

In buona sostanza il notaio è personalmente responsabile se stipula un contratto di compravendita in cui la parte cedente è un fallito e sarà costretto a risarcire il compratore riconoscendogli un indennizzo pari al valore dell’immobile al momento del rilascio del bene.


giovedì 5 febbraio 2015

Come abbattere le spese di condominio.

Come abbattere le spese di condominio. 

Le spese di condominio sono sempre più un costo insostenibile. 2 condòmini su 4 sono morosi cronici o in ritardo con i pagamenti.

Eliminare del tutto le spese condominiali  è impossibile ma con qualche accorgimento, un amministratore oculato ed un assiduo controllo dei condòmini sull'operato dell'amministratore è possibile ridurre drasticamente le spese.



Queste sono le Linee Guida di Condominio Low Cost, per agevolare le famiglie a combattere crisi e recessione:

  1. Riduzione fino al 50% delle spese dell'amministratore (contabilità, adempimenti fiscali, ecc.);
  2. Amministrazione diretta del condominio da parte dei condòmini.
  3. Adozione di un sito internet condominiale;
  4. I fornitori vengono scelti ed individuati direttamente dai condomini. In questo modo viene azzerato il rischio di particolari accordi tra fornitori e amministratore;
  5. I fornitori vengono comunque selezionati in base al miglior rapporto qualità/prezzo. Abbiamo rilevato che a parità di servizio, e in alcuni casi di fornitori, le tariffe cambiano in base all'amministratore. Un esempio: per vuotare una fossa biologica si può arrivare a risparmiare fino al 70%.;
  6. Pulizia scale e spazi comuni: può essere effettuata direttamente dai condòmini a rotazione.
  7. Condivisione di INTERNET o di altre utenze comuni;
  8. Creazione di GAS - Gruppi di Acquisto Solidali;
  9. Badante condivisa;
  10. Al momento di rifare il tetto valutare la possibilità, dove possibile, di installare pannelli fotovoltaici;
  11. Effettuare la manutenzione ordinaria con frequenza maggiore per evitare maggiori oneri ricorrendo alla manutenzione straordinaria;
  12. Al momento del rifacimento delle facciate isolare l'edificio con intonaci a cappotto;
Ci sono anche altre possibilità di tagliare le spese o di condividerle. I nostri esperti sono sempre a disposizione per trovare le soluzioni migliori in base alle singole esigenze.





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mercoledì 4 febbraio 2015

Modello CU: dal 2015 lavoro autonomo, redditi diversi, provvigioni e corrispettivi in una unica certificazione

L’Agenzia delle Entrate, ha confermato definitivamente il modello e le istruzioni della Certificazione Unica (CU) che a partire dal 2015 dovranno essere utilizzate per certificare anche alcune tipologie di reddito precedentemente soggette alle certificazione in forma libera.
A differenza di quanto avveniva negli anni precedenti: 
  1. il modello CUD cede il passo al modello CU; 
  2. con il nuovo modello CU dovranno essere certificati, entro il prossimo 02.03.2015 (il 28.02.2015 cade di sabato), i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni, alcuni redditi diversi ed i corrispettivi per i contratti di appalto soggetti a ritenuta. 
Si ricorda che la trasmissione del nuovo modello CU entro il prossimo 09.03.2015 è propedeutica alla “dichiarazione precompilata”, introdotta dal Dlgs 175/2014 (“decreto semplificazioni”), che sarà resa disponibile dal 15.04.2014. 

Il progetto parte quest’anno in via sperimentale e riguarda, in prima battuta, i contribuenti che presentano tipologie reddituali “semplici”, principalmente redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi di pensione, normalmente dichiarati attraverso il modello 730.

lunedì 2 febbraio 2015

DIVENTA AMMINISTRATORE DEL TUO CONDOMINIO

Chiunque può amministrare il condominio dove abita senza dover sottostare alle regolamentazioni vigenti.
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DIVERSAMENTE ABILI: Le regole per la rimozione delle barriere architettoniche in condomino

La legge di Riforma del Condominio stabilisce che la rimozione delle barriere architettoniche in condominio possa essere deliberata, in prima e seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea e che gli stessi rappresentino almeno la metà del valore dei millesimi dell'edificio.
La barriera architettonica è formata da quegli elementi costruttivi che, nell’ambito di un complesso condominiale, impediscono del tutto o limitino sensibilmente l’accessibilità all’edificio alle persone con limitata capacità motoria o con deficit sensoriali.

La legge ha classificato le opere che mirano a rimuovere dette barriere come opere di utilità sociale.

Laddove non fosse possibile fare approvare in assemblea la rimozione delle barriere, con la conseguente ripartizione delle spese fra tutti i condòmini, la persona interessata all’iniziativa per la rimozione delle barriere dovrà mettere per iscritto la sua richiesta di esecuzione dei lavori sulle parti comuni e sottoporre la proposta all’assemblea.

Se l’assemblea non dovesse approvare tale richiesta entro tre mesi dalla data in cui il singolo condomino avrà formulato la sua proposta, l’interessato sarà autorizzato,  direttamente dalla legge,  ad installare a proprie spese le strutture necessarie oppure a modificare l’ampiezza delle porte di accesso.

Il singolo condomino interessato, prima di dare il via a questi lavori di cui si sarà addossato le spese, dovrà soltanto avvisare l’amministratore che ne riferirà semplicemente in assemblea la quale, in ogni caso, non potrà più opporsi all’esecuzione degli stessi.


domenica 1 febbraio 2015

CONDOMINIO: attivazione sito internet

La nuova riforma del Condominio prevede che ogni Condominio disponga di un sito internet per gestire con trasparenza uno spazio per la verifica on-line di verbali, bilanci, preventivi, documenti, comunicazioni ecc…: 

L’ Art. 71-ter. Della Riforma prevede che: Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore e’ tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini”. 

Vantaggi per i condòmini: 
  • Trasparenza sull’operato dell’amministratore 
  • Controllo di tutte le spese 
  • Controllo del c/c condominiale 
  • Archivio digitale con tutti i documenti del condominio (regolamento, tabelle millesimali, polizza fabbricato, e/c bancario, ecc.) 
  • Eliminazione delle spese per estrarre copia della documentazione 
  • Contatto diretto ed immediato con l’amministratore per segnalare guasti, problemi, ecc. 
I nostri esperti, dopo alcune ricerche, prove tecniche e personalizzazioni, hanno individuato una soluzione economica e conveniente per consentire a tutti i condòmini amministrati di poter beneficiare del servizio al costo corrispondente al prezzo di 1 caffè al mese.