Amministrazioni Condominiali Prato: ottobre 2014

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MISSION

venerdì 31 ottobre 2014

SPORTELLO CONDOMINIO: IN AIUTO A CHI VIVE IN CONDOMINIO


Attivato il servizio Sportello Condominio.
In un settore complicato come quello dei condomini, che vede crescere costantemente liti, problemi e controversie,  i nostri esperti e professionisti si rendono disponibili a rispondere a tutte le domande dei cittadini. Un modo concreto e solidale per aiutarli a districarsi nella giungla dei diritti e dei doveri..
Il  servizio, GRATUITO, viene fornito telefonicamente e per e-mail.

 



 

Agevolazione prima casa: decadenza per mancato trasferimento nei 18 mesi: il punto della Giurisprudenza

Un contribuente può decadere dall’agevolazione prima casa, ai fini delle imposte d’atto (disciplina modificata a decorrere dal 01.01.2014) allorquando lo stesso non trasferisca entro 18 mesi la propria residenza nel Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto, con la necessità di versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% dell’imposta stessa. Tale causa di decadenza è stata oggetto, nel corso del corrente periodo d’imposta, di interessanti pronunce giurisprudenziali della Suprema corte di cassazione: 
a) con sentenza dello scorso 5.9.2014 n. 18770, i giudici hanno precisato che non si realizza la decadenza dall'agevolazione prima casa, goduta in relazione ad un determinato acquisto immobiliare, nel caso in cui il contribuente, pur avendo presentato domanda di trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile nel termine di 18 mesi previsto dalla legge, non ottenga il perfezionamento del "cambio" di residenza, a causa del mancato rilascio del certificato di abitabilità, imputabile al costruttore-venditore. In tal caso, infatti, si verifica un'ipotesi di forza maggiore non imputabile all'acquirente; 
b) con sentenza 11.9.2014 n. 19247, la suprema corte di Cassazione ha chiarito, invece, che configura "forza maggiore", idonea ad impedire la decadenza dall'agevolazione prima casa per mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato, il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, dovuto agli smottamenti subiti dall'area di sedime, causati da abbondanti piogge cadute successivamente all'acquisto.
Rammentiamo, infine, che, sull’argomento in trattazione, con la risoluzione n.105/E del ottobre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: 
a) se è ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente, che non può rispettare l’impegno assunto, può revocare la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile; b) se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di diciotto mesi senza trasferire la residenza e senza presentare un’istanza di revoca all’ufficio dell’Agenzia, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa. A seconda della scelta operata dal contribuente, sono previsti particolari adempimenti che, nel contesto del presente contributo, verranno meglio illustrati.

giovedì 30 ottobre 2014

INAIL. Bando finanziamento piccole e medie imprese

Per incentivare gli investimenti in materia di sicurezza sul lavoro, dei datori di lavoro privati, l’INAIL ha pubblicato un bando con cui viene concesso un contributo pari al 65% delle spese sostenute per favorire la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’incentivo viene concesso ai datori di lavoro che a partire dal prossimo 03.11.2014 presentano apposita domanda tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INAIL.
L’importo massimo del contributo è pari a 50.000 euro, mentre quello minimo deve essere pari a 1.000 euro, calcolato sulla spese ammesse all’agevolazione.  

Carta di circolazione, annotazione dei dati dell’utilizzatore dell’auto.



Ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall'intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, si è recentemente espresso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti (circ. Min. Infrastrutture e Trasporti n. 15513/2014 e con circolare n.  23743/2014 del 27.10.2014) prevedendo che: 
a) i suddetti obblighi competono, in linea generale, agli “aventi causa” (ovvero utilizzatori del veicolo): sebbene, con apposita delega scritta tali obblighi possono essere demandati anche all’intestatario del veicolo; 
b) sono esonerati dall’obbligo in questione i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione. Particolari disposizioni sono previsti per i veicoli aziendali. Con specifico riferimento a detti autoveicoli, viene precisato che sono esclusi dalla disciplina in esame; 
c) gli utilizzi di veicoli in disponibilità a titolo di fringe benefit, non configurandosi l'ipotesi di comodato (in assenza del carattere di gratuità); 
d) al di fuori dell'ipotesi di fringe benefit, gli utilizzi promiscui di veicoli aziendali, non sussistendo l'uso esclusivo e personale del veicolo; 
e) l'ipotesi in cui più dipendenti utilizzino alternativamente il medesimo veicolo aziendale, posto che in tal caso viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale, nonché la continuità temporale dello stesso; 
f) le istruzioni relative al comodato di veicoli aziendali rilevano anche per soci, amministratori e collaboratori. 
L’obbligo di effettuare l’annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei veicoli, nel caso in cui un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, riguarda soltanto gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, mentre non sussiste alcun obbligo per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014; per questi ultimi, resta, tuttavia, ferma la possibilità di provvedere all’aggiornamento, senza alcuna applicazione delle sanzioni in caso di omissione. Tali adempimenti, peraltro, non riguardano, per il momento, i soggetti che effettuano attività di autotrasporto.


mercoledì 29 ottobre 2014

Fondo di solidarietà per sospendere il mutuo

Al Fondo di solidarietà vi può accedere chi è in difficoltà economica. Permette di saltare una o più rate di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale di non oltre 250mila euro, per un periodo complessivo di 18 mesi, che possono essere anche non consecutivi. Le rate sospese vanno a finire in coda al piano di ammortamento. Il fondo, però, paga solo gli interessi calcolati in base a Irs o Euribor, quelli dovuti allo spread rimangono – insieme alla quota capitale – a carico del mutuatario, che deve avere un Isee non superiore a 30mila euro.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere chiesta, entro 90 giorni dalla data di scadenza della rata che non si riesce a pagare. I casi contemplati  sono in caso di morte o di riconoscimento di grave disabilità dell’intestatario, o di un’invalidità civile non inferiore all’80%, ma anche in caso di cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato .


Solidarietà nei condomini e nuove inziative low cost.

Solidarietà nei condomini e nuove inziative low cost. 

Nei condomini amministrati da Condominio Low Cost le persone in crisi pagano le quote effettuando piccoli lavori di manutenzione.

In questo modo esse possono far fronte alla crisi attraverso una modalità di partecipazione attiva alle esigenze di natura tecnica e di cura della struttura, che consente loro di sopperire temporaneamente alle problematiche economiche contingenti attraverso uno strumento di utilità collettiva. 



Condominio Low Cost

Diventa amministratore del tuo condominio


Diventa amministratore del tuo condominio

1. La legge consente a chiunque di amministrare il condominio dove abita
2. Condominio Low Cost e Condominio Solidale ti forniscono gli strumenti per diventare amministratore del tuo condominio
3. Nella serie di incontri con i nostri professionisti riceverai le nozioni di base per iniziare a gestire il tuo condominio
4. Ti seguiremo, passo passo, prima, durante e dopo la presa in carico del condominio
5. Ti garantiamo ogni tipo di assistenza e consulenza 


Condominio Low Cost

Compravendita immobiliare. Addebito spese condominiali tra venditore e acquirente




Secondo i giudici della Corte di Cassazione in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori straordinari o di ristrutturazione, in mancanza di accordo tra le parti è obbligato a sostenere le spese chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea. 

Pertanto nel caso in cui le spese siano state deliberate antecedentemente alla stipula dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, non ha rilevanza che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente al rogito notarile.