Amministrazioni Condominiali Prato: condominio Low Cost

Menu

MISSION

Visualizzazione post con etichetta condominio Low Cost. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta condominio Low Cost. Mostra tutti i post

venerdì 26 febbraio 2016

Nuovo quadro K per gli amministratori di condominio che presentano il modello 730/2016.

Nel modello 730/2016, è stato introdotto il nuovo quadro K relativo alla comunicazione dei dati in anagrafe tributaria da parte degli amministratori di condominio.

Pertanto decorrere dal corrente periodo d’imposta, gli amministratori di condominio che sono in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730, in alternativa al modello UNICO provvisto di quadro AC, potranno utilizzare il modello 730 per effettuare i seguenti adempimenti: 
  1. comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali; 
  2. comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.
Rag. Franco Peralta

lunedì 22 febbraio 2016

ATTENZIONE. Il Prefetto può requisire le case per darle ai migranti.

E' previsto dalla Legge Italiana che il Prefetto possa requisire gli immobili a uso abitativo appartenenti ai privati, se questi sono sfitti o abbandonati da alcuni anni.

La requisizione può avvenire solo per motivi gravi e di urgente necessità come ad esempio:
  1. calamità naturali (terremoti, alluvioni, ecc);
  2. emergenza abitativa.
In caso di requisizione l’Autorità Pubblica si deve impegnare a restituire l’abitazione, nello stato iniziale, entro un determinato termine, e il proprietario ha diritto a ricevere un'indennità per tutto il periodo in cui la casa è requisita.


domenica 21 febbraio 2016

Cane che abbaia in condominio. Il proprietario deve risarcire i danni.

La sentenza 17 marzo – 4 giugno 2015, n. 23944 - della Corte di Cassazione, sez. III Penale ha stabilito che per i latrati del cane lasciato dai padroni nell’appartamento scatta il risarcimento del danno a favore dei vicini di casa disturbati dal rumore.
Con questa sentenza i proprietari che lasciano, per più ore soli e incustoditi,  i propri cani se quest'ultimi abbiano e si lamentano, rischiano di incorrere nel reato di disturbo della quiete. 

Tutte le volte in cui il continuo abbaiare dell’animale dà fastidio ai vicini di casa e al condominio la condanna penale è inevitabile se il rumore arreca molestia a un numero indeterminato di persone.

Se il latrato e l'abbaiare arreca fastidio a uno o pochi condomini o vicini, perfettamente individuabili, si può attivare solo la tutela risarcitoria prevista dal codice civile.

Rag. Franco Peralta

mercoledì 13 gennaio 2016

Il Nuovo Modo di Amministrare Condomini

Condominio Low Cost il nuovo modo di amministrare condomini. 
Grazie a tutte le persone che hanno contribuito al nostro successo.
GUARDA IL VIDEO







domenica 19 luglio 2015

Condominio. posti auto inferiori al numero di residenti

In alcuni condomini può accadere che i posti macchina condominiali siano inferiori al numero di unità immobiliari.

Vediamo di seguito come fare in questo caso per risolvere il problema.

L'utilizzo delle parti comuni deve essere prevista nel regolamento di condominio  la cui adozione è obbligatoria quando le unità immobiliari dell'edificio condominiali siano più di dieci.

In assenza del regolamento, o nel caso di regolamento incompleto occorre prima di tutto tentare di farne approvare uno in assemblea o di integrare quello incompleto proponendo una determinata modalità d'uso dei posti auto condominiali (per esempio, proponendo l'uso turnario con una clausola regolamentare che lo disciplini specificamente).

Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza necessaria, per i condomini con più di dieci unità immobiliari, ciascun condomino potrà ricorrere al giudice per il completamento del regolamento di condominio nelle stesse forme in cui si può ricorrere al giudice per la formazione del regolamento.

Per i condomini con meno di 10 unità immobiliari bisogna rifarsi al buon senso delle persone. Cosa non sempre facile da ottenere.

mercoledì 11 marzo 2015

Bonus arredi. Proroga fino al 31 dicembre 2015

La legge di stabilità 2015 ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 l’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto di arredi, il c.d. “Bonus Mobili”, con le medesime modalità in vigore per l’anno 2014.

Pertanto, per tutto il corrente periodo d’imposta, la detrazione in argomento continuerà ad essere calcolata soltanto su una spesa massima di € 10.000, non essendo previsto alcun altro limite. In altri termini, quindi, l’importo portato in detrazione per l’acquisto di arredi potrà anche essere superiore all’importo portato in detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio (fatto salvo il massimale di 10.000 euro già previsto).
Recentemente, sul sito internet dell’agenzia delle entrate sono state pubblicate alcune FAQ in merito all’agevolazione di cui trattasi, nel contesto delle quali è stato confermato che l'installazione di un impianto d’allarme, pur dando diritto alla detrazione del 50% per interventi volti alla prevenzione di atti illeciti, non consente di beneficiare anche del bonus mobili. 

Viene ribadito, infatti, che il bonus mobili non è collegato a tutti gli interventi che consentono di ottenere la detrazione 50%, ma unicamente a quelli di:
  1. manutenzione ordinaria e straordinaria; 
  2. restauro e risanamento conservativo; 
  3. ristrutturazione edilizia; 
  4. ripristino dell'immobile a seguito di eventi calamitosi;
  5. restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile.

lunedì 2 febbraio 2015

DIVENTA AMMINISTRATORE DEL TUO CONDOMINIO

Chiunque può amministrare il condominio dove abita senza dover sottostare alle regolamentazioni vigenti.
Diventa amministratore del tuo condominio... 
Chiedici come....
  1. La legge consente a chiunque di amministrare il condominio dove abita
  2. Condominio Low Cost ti fornisce tutti gli strumenti per diventare amministratore del tuo condominio
  3. Nella serie di incontri con i nostri professionisti riceverai le nozioni di base per iniziare a gestire il tuo condominio
  4. Ti seguiremo, passo passo, prima, durante e dopo la presa in carico del condominio
  5. Ti garantiamo ogni tipo di assistenza e consulenza 
I nostri professionisti ti metteranno in condizione di gestire il tuo condominio fornendoti tutti gli strumenti, la consulenza e l'assistenza necessaria.

Chiedici come inviando una e-mail a: condominiolowcostprato@gmail.com

DIVERSAMENTE ABILI: Le regole per la rimozione delle barriere architettoniche in condomino

La legge di Riforma del Condominio stabilisce che la rimozione delle barriere architettoniche in condominio possa essere deliberata, in prima e seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea e che gli stessi rappresentino almeno la metà del valore dei millesimi dell'edificio.
La barriera architettonica è formata da quegli elementi costruttivi che, nell’ambito di un complesso condominiale, impediscono del tutto o limitino sensibilmente l’accessibilità all’edificio alle persone con limitata capacità motoria o con deficit sensoriali.

La legge ha classificato le opere che mirano a rimuovere dette barriere come opere di utilità sociale.

Laddove non fosse possibile fare approvare in assemblea la rimozione delle barriere, con la conseguente ripartizione delle spese fra tutti i condòmini, la persona interessata all’iniziativa per la rimozione delle barriere dovrà mettere per iscritto la sua richiesta di esecuzione dei lavori sulle parti comuni e sottoporre la proposta all’assemblea.

Se l’assemblea non dovesse approvare tale richiesta entro tre mesi dalla data in cui il singolo condomino avrà formulato la sua proposta, l’interessato sarà autorizzato,  direttamente dalla legge,  ad installare a proprie spese le strutture necessarie oppure a modificare l’ampiezza delle porte di accesso.

Il singolo condomino interessato, prima di dare il via a questi lavori di cui si sarà addossato le spese, dovrà soltanto avvisare l’amministratore che ne riferirà semplicemente in assemblea la quale, in ogni caso, non potrà più opporsi all’esecuzione degli stessi.


martedì 27 gennaio 2015

Condominio: Obbligo delle valvole termostatiche per i radiatori

Entro il 31 dicembre 2016 tutti i cittadini che abitano in condominio con impianto di riscaldamento centralizzato dovranno installare sui termosifoni della propria abitazione i contabilizzatori di calore e le valvole termostatiche.
I contabilizzatori permetteranno di quantificare il reale consumo mentre le valvole termostatiche permetteranno una suddivisione omogenea del calore nelle diverse stanze dell'abitazione e faranno spegnere i radiatori una volta raggiunta la temperatura impostata.

Da una simulazione fatta da "Il Sole 24 Ore" sembra che per un appartamento di 80 metri quadrati con installati 6 radiatori si dovrà spendere  mediamente € 1.055 circa per l’installazione delle valvole e per il conseguente adeguamento delle pompe di circolazione dell’impianto condominiale trasformato da portata fissa a variabile (importo complessivo, tra l’altro, già scontato addirittura del 65% grazie all’ecobonus disponibile fino al 31 dicembre 2015, da spalmare nella dichiarazione dei redditi per 10 anni).

Inoltre tutti gli interessati dovranno rivedere i sistemi su cui si basavano i vecchi conteggi per la ripartizione delle spese condominiali, procedendo con l’adeguamento delle nuove tabelle di ripartizione affrontando pertanto ulteriori spese. 

Sanzioni tra i 500 e i 2.500 euro per chi non si adegua per tempo. 

mercoledì 7 gennaio 2015

Condominio: sotto i 1.000 euro rate pagabili in contanti

E' possibile effettuare il pagamento delle rate condominiali in contanti se l'importo è inferiore a mille euro. Deve essere comunque sempre conservata, e fornita,  una prova documentale chiara e univoca dell'avvenuta transazione con idonea attestazione del versamento.

Per le rate condominiali pari o superiori ai 1.000 euro non è ammesso il pagamento in contanti, ma è, invece, obbligatorio pagare tramite bonifico.

mercoledì 10 dicembre 2014

Revoca dell’amministratore di condominio anche senza giusta causa

La legge stabilisce che l'assemblea è libera di revocare, in qualsiasi momento,  l'amministratore di condominio senza dover fornire motivazioni o spiegazioni.

La revoca può avvenire anche senza giusta causa  e in assenza di comportamenti colpevoli dell'amministratore.

Ad esempio può essere revocato perché i suoi compensi troppo onerosi.

Nel caso di revoca prima della fine del mandato all'amministratore spetta tutto il compenso pattuito.

Le maggioranze previste per la revoca sono le stesse occorrenti per la nomina (maggioranza degli intervenuti, e almeno 500 millesimi).

 

giovedì 27 novembre 2014

Il Risparmio? Si crea in condominio



Il Risparmio? Si crea in condominio

La collettività è senza dubbio l'arma più efficace per affrontare la crisi economica. Ed il condominio rappresenta una piccola comunità di cittadini che, con l'aiuto ed il sostegno reciproco, e soprattutto con spirito di iniziativa e collaborazione può auto-aiutarsi a trovare spazi concreti di risparmio.

In che modo? Con la partecipazione attiva!

La scelta dei fornitori, ma anche la possibilità che uno dei condomini si applichi fattivamente per risolvere piccoli o grandi problemi tipici della quotidianità di un condominio, facilità enormemente occasioni in cui poter ottimizzare le risorse economiche delle famiglie.

La collaborazione può infatti portare a scelte consapevoli ed eque, ad esempio con l'analisi di preventivi realizzati da fornitori diversi contattati direttamente dai condomini e discussi collettivamente, ma anche garantendo che, internamente al condominio, qualcuno possa occuparsi di piccole opere di manutenzione, senza ricorrere necessariamente ad imprese o professionisti esterni(pulizia scale, cura del giardino, imbiancatura, cambio di lampadine negli spazi comuni etc..) e distribuendo poi eventuali spese per ricambi o materiali con i vicini di casa.

Se ciascun condomino garantisse equa disponibilità ad occuparsi direttamente di qualcosa, il livello dei costi e delle spese andrebbe pertanto diminuendo in modo inevitabile rendendo l'amministratore di condominio una sorta di regista e di coordinatore della attività.


Condominio Low Cost lavora in questa direzione, affinché tutto sia gestito con trasparenza e con partecipazione, con disponibilità e con ascolto, favorendo anche spazi di incontro, mediazione e negoziazione in casi di piccole controversie.


Condominio Low Cost


Desideri ricevere un preventivo low cost senza impegno per l'amministrazione del tuo condominio?

Sei curioso di sapere quanto risparmieresti ricorrendo ai nostri servizi?

Contattaci attraverso il modulo!



sabato 15 novembre 2014

Condominio Low Cost. La risposta per combattere crisi e recessione.

Dal 2007 ad oggi crisi e recessione non si sono fermate e le famiglie sono sempre più in difficoltà tanto da non poter più fare fronte anche alle spese necessarie e indispensabili.
Tra le tante spese che affliggono le famiglie ci sono quelle legate all'amministrazione e alla gestione del condominio dove abitano.
E' proprio in questo segmento che Condominio Low Cost si colloca per dare un'aiuto concreto alle famiglie per combattere crisi e recessione.
Nei condomini che amministriamo il risparmio arriva, e in alcuni casi supera, il 50% rispetto alle spese sostenute con i precedenti amministratori.
I fornitori vengono individuati direttamente dalle famiglie che vivono in condominio e selezionate secondo gli standard di Condominio Low Cost e nel pieno rispetto del miglior rapporto qualità/prezzo.
  

giovedì 13 novembre 2014

Sgravi fiscali fino a 700 euro mensili per le imprese che assumono detenuti

E' stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n.246 del 22 ottobre 2014, il regolamento recante gli sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti (Decreto 24 luglio 2014, n. 148). 

Il decreto in commento prevede che: 

1) alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, per l’anno 2013 e nella misura di euro 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014 (e fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale); 

2) alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014 (e fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale), il credito di imposta è concesso nella misura di euro 300. 

Per i tutti lavoratori suindicati, assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate. Il credito d’imposta spetta, altresì, per i medesimi importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni alle imprese che:

1) svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l’immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del beneficio; 

2) svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall’Amministrazione Penitenziaria. 

mercoledì 12 novembre 2014

Condominio. 500mila italiani in causa con i vicini. Condominio Low Cost azzera liti e cause.

Sono circa 500 mila gli italiani coinvolti in cause civili dovute a contrasti condominiali e liti tra vicini. Rappresentano quasi il 10% del totale dei procedimenti. Questo è quanto emerge da un'elaborazione dell'ufficio studi della Camera di commercio di Monza e Brianza.

L'indagine, condotta su dati Istat relativi al 2013, è stata presentata in occasione dell'undicesima edizione della Settimana della conciliazione, organizzata dalle camere di commercio italiane.

Gli uomini litigano più delle donne: solo l'8,3% di queste ultime è alle prese con una causa civile, contro al 10,3% degli uomini. 

Le cause legate alla casa (contrasti condominiali, liti tra vicini e sfratti) si collocano al terzo posto per numero di persone coinvolte: sono infatti il 16,2%, precedute solo da quelle per motivi di lavoro (21,8%) e di famiglia (39,5%).

Le regioni più litigiose per quanto riguarda le controversie di vicinato sono quelle del Sud, dove l'11,1% della popolazione ha avuto una causa contro i vicini .Solo l'8,6% del Nordest.Si litiga meno nelle grandi città, inoltre rispetto ai piccoli centri: solo il 6,6% dei cittadini che vivono in città con più di 50 mila abitanti è coinvolto in processi civili, mentre in quelle di medie dimensioni (da 10 a 50 mila residenti) il dato cresce fino al 10,6%.

Nei condomini amministrati e gestiti da Condominio Low Cost liti e cause civili sono state azzerate grazie alla costante attenzione e alla consulenza dei nostri professionisti. Al primo accenno di dissapori e litigi le persone interessate vengono contattate e seguite in un percorso volto a eliminare il motivo del contendere.

info@condominiolowcost.org




giovedì 6 novembre 2014

Condominio. Eliminazione barriere architettoniche.

Per procedere all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti a comune dell'edificio, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di condòmini che rappresentano un terzo dei millesimi condominiali. Per l'approvazione della delibera sarà sufficiente la maggioranza favorevole del 50%  più uno.
La richiesta di effettuare i lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche deve essere formulata  per iscritto e prodotta dal disabile, oppure da un suo familiare, o altrimenti da qualsiasi altro condomino. 
Nell'ipotesi in cui in riunione condominiale non si dia l'approvazione al disabile di apportare le modifiche sulle parti comuni dell'edificio condominiale per abbattere le barriere architettoniche oppure non si pronuncia entro 3 mesi dall'istanza di richiesta, la persona invalida può procedere con spese a proprio carico alla realizzazione di interventi strutturali sull'edificio condominiale.

Contributo a piccole e medie imprese. Bando disegni+2

Il Ministero dello Sviluppo ha stanziato i fondi per l’attivazione dell’agevolazione a favore delle piccole e medie imprese innovatrici. 
Le imprese che intendono depositare un progetto di valorizzazione di un disegno o di un modello dovranno presentare domanda, a partire da oggi 06.11.2014, tramite il form online reso disponibile dal Ministero dello Sviluppo. 
L’agevolazione consiste in un contributo percentuale calcolato sulle spese ammissibili, ovvero quelle indicate dal bando e necessarie per la produzione e la commercializzazione del progetto. Si ricorda che le spese per la produzione sono incentivabili fino a 65.000 euro, mentre le spese per la commercializzazione possono essere agevolate nella misura massima di 15.000 euro. 
Ciascuna impresa può presentare più domande di incentivo: in tal caso l’incentivo massimo per ogni singola impresa non può essere superiore a 120.000 euro.  

giovedì 30 ottobre 2014

Carta di circolazione, annotazione dei dati dell’utilizzatore dell’auto.



Ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall'intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, si è recentemente espresso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti (circ. Min. Infrastrutture e Trasporti n. 15513/2014 e con circolare n.  23743/2014 del 27.10.2014) prevedendo che: 
a) i suddetti obblighi competono, in linea generale, agli “aventi causa” (ovvero utilizzatori del veicolo): sebbene, con apposita delega scritta tali obblighi possono essere demandati anche all’intestatario del veicolo; 
b) sono esonerati dall’obbligo in questione i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione. Particolari disposizioni sono previsti per i veicoli aziendali. Con specifico riferimento a detti autoveicoli, viene precisato che sono esclusi dalla disciplina in esame; 
c) gli utilizzi di veicoli in disponibilità a titolo di fringe benefit, non configurandosi l'ipotesi di comodato (in assenza del carattere di gratuità); 
d) al di fuori dell'ipotesi di fringe benefit, gli utilizzi promiscui di veicoli aziendali, non sussistendo l'uso esclusivo e personale del veicolo; 
e) l'ipotesi in cui più dipendenti utilizzino alternativamente il medesimo veicolo aziendale, posto che in tal caso viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale, nonché la continuità temporale dello stesso; 
f) le istruzioni relative al comodato di veicoli aziendali rilevano anche per soci, amministratori e collaboratori. 
L’obbligo di effettuare l’annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei veicoli, nel caso in cui un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, riguarda soltanto gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, mentre non sussiste alcun obbligo per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014; per questi ultimi, resta, tuttavia, ferma la possibilità di provvedere all’aggiornamento, senza alcuna applicazione delle sanzioni in caso di omissione. Tali adempimenti, peraltro, non riguardano, per il momento, i soggetti che effettuano attività di autotrasporto.


mercoledì 29 ottobre 2014

Fondo di solidarietà per sospendere il mutuo

Al Fondo di solidarietà vi può accedere chi è in difficoltà economica. Permette di saltare una o più rate di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale di non oltre 250mila euro, per un periodo complessivo di 18 mesi, che possono essere anche non consecutivi. Le rate sospese vanno a finire in coda al piano di ammortamento. Il fondo, però, paga solo gli interessi calcolati in base a Irs o Euribor, quelli dovuti allo spread rimangono – insieme alla quota capitale – a carico del mutuatario, che deve avere un Isee non superiore a 30mila euro.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere chiesta, entro 90 giorni dalla data di scadenza della rata che non si riesce a pagare. I casi contemplati  sono in caso di morte o di riconoscimento di grave disabilità dell’intestatario, o di un’invalidità civile non inferiore all’80%, ma anche in caso di cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato .