Amministrazioni Condominiali Prato: Franco Peralta Commercialista

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sabato 19 marzo 2016

IMU e TASI 2016: aggiornati i coefficienti per il valore dei fabbricati D.

Sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione dell’IMU per l’anno 2016 relativa ai fabbricati del gruppo catastale D (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali), non iscritti in Catasto o privi di rendita catastale.
I coefficienti si applicano anche per la TASI dovuta per l’anno 2016, poiché la base imponibile è la stessa prevista per l’IMU. 

In sintesi i nuovi coefficienti si applicano sui seguenti fabbricati con i seguenti requisiti:
  1. classificabili nel gruppo catastale “D”; 
  2. non iscritti in Catasto con attribuzione di rendita; 
  3. interamente posseduti da imprese; 
  4. distintamente contabilizzati. 
La base imponibile è determinata: 
  1. applicando al valore contabile gli appositi coefficienti (aggiornati annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze); 
  2. fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita.
Rag. Franco Peralta

venerdì 26 febbraio 2016

Nuovo quadro K per gli amministratori di condominio che presentano il modello 730/2016.

Nel modello 730/2016, è stato introdotto il nuovo quadro K relativo alla comunicazione dei dati in anagrafe tributaria da parte degli amministratori di condominio.

Pertanto decorrere dal corrente periodo d’imposta, gli amministratori di condominio che sono in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730, in alternativa al modello UNICO provvisto di quadro AC, potranno utilizzare il modello 730 per effettuare i seguenti adempimenti: 
  1. comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali; 
  2. comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.
Rag. Franco Peralta

lunedì 22 febbraio 2016

ATTENZIONE. Il Prefetto può requisire le case per darle ai migranti.

E' previsto dalla Legge Italiana che il Prefetto possa requisire gli immobili a uso abitativo appartenenti ai privati, se questi sono sfitti o abbandonati da alcuni anni.

La requisizione può avvenire solo per motivi gravi e di urgente necessità come ad esempio:
  1. calamità naturali (terremoti, alluvioni, ecc);
  2. emergenza abitativa.
In caso di requisizione l’Autorità Pubblica si deve impegnare a restituire l’abitazione, nello stato iniziale, entro un determinato termine, e il proprietario ha diritto a ricevere un'indennità per tutto il periodo in cui la casa è requisita.


domenica 21 febbraio 2016

Cane che abbaia in condominio. Il proprietario deve risarcire i danni.

La sentenza 17 marzo – 4 giugno 2015, n. 23944 - della Corte di Cassazione, sez. III Penale ha stabilito che per i latrati del cane lasciato dai padroni nell’appartamento scatta il risarcimento del danno a favore dei vicini di casa disturbati dal rumore.
Con questa sentenza i proprietari che lasciano, per più ore soli e incustoditi,  i propri cani se quest'ultimi abbiano e si lamentano, rischiano di incorrere nel reato di disturbo della quiete. 

Tutte le volte in cui il continuo abbaiare dell’animale dà fastidio ai vicini di casa e al condominio la condanna penale è inevitabile se il rumore arreca molestia a un numero indeterminato di persone.

Se il latrato e l'abbaiare arreca fastidio a uno o pochi condomini o vicini, perfettamente individuabili, si può attivare solo la tutela risarcitoria prevista dal codice civile.

Rag. Franco Peralta

domenica 19 luglio 2015

Condominio. posti auto inferiori al numero di residenti

In alcuni condomini può accadere che i posti macchina condominiali siano inferiori al numero di unità immobiliari.

Vediamo di seguito come fare in questo caso per risolvere il problema.

L'utilizzo delle parti comuni deve essere prevista nel regolamento di condominio  la cui adozione è obbligatoria quando le unità immobiliari dell'edificio condominiali siano più di dieci.

In assenza del regolamento, o nel caso di regolamento incompleto occorre prima di tutto tentare di farne approvare uno in assemblea o di integrare quello incompleto proponendo una determinata modalità d'uso dei posti auto condominiali (per esempio, proponendo l'uso turnario con una clausola regolamentare che lo disciplini specificamente).

Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza necessaria, per i condomini con più di dieci unità immobiliari, ciascun condomino potrà ricorrere al giudice per il completamento del regolamento di condominio nelle stesse forme in cui si può ricorrere al giudice per la formazione del regolamento.

Per i condomini con meno di 10 unità immobiliari bisogna rifarsi al buon senso delle persone. Cosa non sempre facile da ottenere.

mercoledì 11 marzo 2015

Bonus arredi. Proroga fino al 31 dicembre 2015

La legge di stabilità 2015 ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 l’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto di arredi, il c.d. “Bonus Mobili”, con le medesime modalità in vigore per l’anno 2014.

Pertanto, per tutto il corrente periodo d’imposta, la detrazione in argomento continuerà ad essere calcolata soltanto su una spesa massima di € 10.000, non essendo previsto alcun altro limite. In altri termini, quindi, l’importo portato in detrazione per l’acquisto di arredi potrà anche essere superiore all’importo portato in detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio (fatto salvo il massimale di 10.000 euro già previsto).
Recentemente, sul sito internet dell’agenzia delle entrate sono state pubblicate alcune FAQ in merito all’agevolazione di cui trattasi, nel contesto delle quali è stato confermato che l'installazione di un impianto d’allarme, pur dando diritto alla detrazione del 50% per interventi volti alla prevenzione di atti illeciti, non consente di beneficiare anche del bonus mobili. 

Viene ribadito, infatti, che il bonus mobili non è collegato a tutti gli interventi che consentono di ottenere la detrazione 50%, ma unicamente a quelli di:
  1. manutenzione ordinaria e straordinaria; 
  2. restauro e risanamento conservativo; 
  3. ristrutturazione edilizia; 
  4. ripristino dell'immobile a seguito di eventi calamitosi;
  5. restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile.