Amministrazioni Condominiali Prato

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MISSION

domenica 2 novembre 2014

SPORTELLO CONDOMINIO

Aperto Sportello Condominio. Il servizio GRATUITO per aiutare i cittadini a districarsi nella giungla di diritti e doveri dei condomini.

sabato 1 novembre 2014

Riparazione terrazza ad uso esclusivo



Riparazione terrazza ad uso esclusivo

Anche se di proprietà esclusiva, la manutenzione o il rifacimento di una terrazza a livello, in quanto copertura dello stabile, spetta a tutti i condomini. Il principio segue quanto disciplinato dall’art. 1126 sul lastrico solare:

1/3 a carico di colui che ha il calpestio (uso) del lastrico;

2/3 a carico di coloro che sono coperti dal lastrico.

Il sasso per minestra dell' amministratore di condominio

In un condominio una donna ebbe la sorpresa di trovare sulla soglia di casa un amministratore condominiale piuttosto ben vestito che le chiese qualcosa da mangiare. 

"Mi dispiace", ella rispose, "al momento non ho in casa niente". 

"Non si preoccupi", replicò l' amministratore di condominio amabilmente. "Ho nella bisaccia un sasso per minestra; se mi darete il permesso di metterlo in una pentola di acqua bollente, preparerò la zuppa più deliziosa del mondo. Mi occorre una pentola molto grande, per favore".

La donna era incuriosita. Mise la pentola sul fuoco e andò a confidare il segreto del sasso per minestra a una vicina di casa. 

Quando l' acqua cominciò a bollire, c' erano tutti i condomini, accorsi a vedere lo straniero e il suo sasso.

L' amministratore di condominio depose il sasso nell' acqua, poi ne assaggiò un cucchiaino ed esclamò con aria beata: "Ah, che delizia! Mancano solo delle patate".

"Io ho delle patate in cucina", esclamò una consigliera di condominio. 

Pochi minuti dopo era di ritorno con una grande quantità di patate tagliate a fette, che furono gettate nel pentolone. 

Allora l' amministratore di condominio assaggiò di nuovo il brodo. 

"Eccellente", gridò. Poi però aggiunse con aria malinconica: "Se solo avessimo un po' di carne, diventerebbe uno squisito stufato". 

Un' altra consigliera di condominio corse a casa per andare a prendere della carne, che l' amministratore di condominio accettò con garbo e gettò nella pentola.

Al nuovo assaggio, egli alzò gli occhi al cielo e disse: "Ah, manca solo un po' di verdura e poi sarebbe perfetto, veramente perfetto!" 

Una delle vicine corse a casa e tornò con un cesto pieno di carote e cipolle. 

Dopo avere messo anche queste nella zuppa, l' amministratore di condominio assaggiò di nuovo il miscuglio e dichiarò con tono imperioso:

"Sale e salsa". "Eccoli", disse la padrona di casa. Poi un altro ordine: "Scodelle per tutti". 

I condomini corsero a casa a prendere le scodelle. Qualcuno portò anche pane e frutta.

Poi si sedettero tutti a tavola, mentre l' amministratore di condominio distribuiva grosse porzioni della sua incredibile zuppa.

Tutti provavano una strana felicità, ridevano, chiacchieravano e gustavano il loro primo vero pasto in comune.

In mezzo all' allegria generale, l' amministratore di condominio scivolò fuori silenziosamente, lasciando il sasso miracoloso affinchè i condomini potessero usarlo tutte le volte che volevano per preparare la minestra più buona del mondo.


venerdì 31 ottobre 2014

SPORTELLO CONDOMINIO: IN AIUTO A CHI VIVE IN CONDOMINIO


Attivato il servizio Sportello Condominio.
In un settore complicato come quello dei condomini, che vede crescere costantemente liti, problemi e controversie,  i nostri esperti e professionisti si rendono disponibili a rispondere a tutte le domande dei cittadini. Un modo concreto e solidale per aiutarli a districarsi nella giungla dei diritti e dei doveri..
Il  servizio, GRATUITO, viene fornito telefonicamente e per e-mail.

 



 

Agevolazione prima casa: decadenza per mancato trasferimento nei 18 mesi: il punto della Giurisprudenza

Un contribuente può decadere dall’agevolazione prima casa, ai fini delle imposte d’atto (disciplina modificata a decorrere dal 01.01.2014) allorquando lo stesso non trasferisca entro 18 mesi la propria residenza nel Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto, con la necessità di versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% dell’imposta stessa. Tale causa di decadenza è stata oggetto, nel corso del corrente periodo d’imposta, di interessanti pronunce giurisprudenziali della Suprema corte di cassazione: 
a) con sentenza dello scorso 5.9.2014 n. 18770, i giudici hanno precisato che non si realizza la decadenza dall'agevolazione prima casa, goduta in relazione ad un determinato acquisto immobiliare, nel caso in cui il contribuente, pur avendo presentato domanda di trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile nel termine di 18 mesi previsto dalla legge, non ottenga il perfezionamento del "cambio" di residenza, a causa del mancato rilascio del certificato di abitabilità, imputabile al costruttore-venditore. In tal caso, infatti, si verifica un'ipotesi di forza maggiore non imputabile all'acquirente; 
b) con sentenza 11.9.2014 n. 19247, la suprema corte di Cassazione ha chiarito, invece, che configura "forza maggiore", idonea ad impedire la decadenza dall'agevolazione prima casa per mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato, il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, dovuto agli smottamenti subiti dall'area di sedime, causati da abbondanti piogge cadute successivamente all'acquisto.
Rammentiamo, infine, che, sull’argomento in trattazione, con la risoluzione n.105/E del ottobre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: 
a) se è ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente, che non può rispettare l’impegno assunto, può revocare la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile; b) se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di diciotto mesi senza trasferire la residenza e senza presentare un’istanza di revoca all’ufficio dell’Agenzia, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa. A seconda della scelta operata dal contribuente, sono previsti particolari adempimenti che, nel contesto del presente contributo, verranno meglio illustrati.

giovedì 30 ottobre 2014

INAIL. Bando finanziamento piccole e medie imprese

Per incentivare gli investimenti in materia di sicurezza sul lavoro, dei datori di lavoro privati, l’INAIL ha pubblicato un bando con cui viene concesso un contributo pari al 65% delle spese sostenute per favorire la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’incentivo viene concesso ai datori di lavoro che a partire dal prossimo 03.11.2014 presentano apposita domanda tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INAIL.
L’importo massimo del contributo è pari a 50.000 euro, mentre quello minimo deve essere pari a 1.000 euro, calcolato sulla spese ammesse all’agevolazione.  

Carta di circolazione, annotazione dei dati dell’utilizzatore dell’auto.



Ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall'intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, si è recentemente espresso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti (circ. Min. Infrastrutture e Trasporti n. 15513/2014 e con circolare n.  23743/2014 del 27.10.2014) prevedendo che: 
a) i suddetti obblighi competono, in linea generale, agli “aventi causa” (ovvero utilizzatori del veicolo): sebbene, con apposita delega scritta tali obblighi possono essere demandati anche all’intestatario del veicolo; 
b) sono esonerati dall’obbligo in questione i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione. Particolari disposizioni sono previsti per i veicoli aziendali. Con specifico riferimento a detti autoveicoli, viene precisato che sono esclusi dalla disciplina in esame; 
c) gli utilizzi di veicoli in disponibilità a titolo di fringe benefit, non configurandosi l'ipotesi di comodato (in assenza del carattere di gratuità); 
d) al di fuori dell'ipotesi di fringe benefit, gli utilizzi promiscui di veicoli aziendali, non sussistendo l'uso esclusivo e personale del veicolo; 
e) l'ipotesi in cui più dipendenti utilizzino alternativamente il medesimo veicolo aziendale, posto che in tal caso viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale, nonché la continuità temporale dello stesso; 
f) le istruzioni relative al comodato di veicoli aziendali rilevano anche per soci, amministratori e collaboratori. 
L’obbligo di effettuare l’annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei veicoli, nel caso in cui un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, riguarda soltanto gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, mentre non sussiste alcun obbligo per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014; per questi ultimi, resta, tuttavia, ferma la possibilità di provvedere all’aggiornamento, senza alcuna applicazione delle sanzioni in caso di omissione. Tali adempimenti, peraltro, non riguardano, per il momento, i soggetti che effettuano attività di autotrasporto.