Amministrazioni Condominiali Prato

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MISSION

mercoledì 24 dicembre 2014

BUONE FESTE

Buone Feste............

lunedì 22 dicembre 2014

TASI. Bloccato l'aumento per il 2015

Bloccato per il 2015 il livello massimo di imposizione della Tasi:.

L’aliquota massima della Tasi non potrà superare il 2,5 per mille, così come quest’anno. 

Confermata la possibilità di superare i limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che l’aumento sia utilizzato dai Comuni per finanziare le detrazioni d’imposta.

venerdì 19 dicembre 2014

Affitto. Come evitare o rinviare lo sfratto di casa.

Crisi e recessione non si arrestano e sempre più spesso le persone sono in difficoltà nel pagamento del canone di locazione.

Nel caso in cui le trattative con il padrone di casa non abbiano sortito alcun esito l’inquilino moroso nel pagamento del canone di locazione ha due modi per evitare di dover andare via.

1) IL TERMINE DI GRAZIA
Anche in pendenza di sfratto per morosità con richiesta di risoluzione del contratto il proprietario dell'abitazione non può rifiutare il pagamento dell'inquilino, anche se tardivo e se offerto quando ormai la causa di sfratto sia stata avviata. 

La legge consente al conduttore, anche se convenuto in giudizio dal padrone di casa, di sanare immediatamente la morosità, corrispondendo l’importo dei canoni scaduti, oltre agli interessi maturati e alle spese legali liquidate dal giudice.


In presenza di comprovate condizioni di difficoltà economica il conduttore può chiedere la concessione di un termine per provvedere all’integrale pagamento di quanto dovuto al locatore. Si tratta del cosiddetto “termine di grazia“. Termine che non può essere superiore a 90 giorni anche se può essere esteso a 120 giorni se l’inadempimento, protrattosi per non oltre due mesi, è conseguenza di gravi in cui versi il conduttore. Le gravi condizioni economiche devono essere insorte dopo la stipulazione del contratto.

La durata di tale termine è quindi correlata alla minore o maggiore gravità delle precarie condizioni economiche dell’inquilino, le quali, dovrebbero essere specificamente documentate e provate in causa.

Se entro il termine di grazia il conduttore non sana la morosità, il giudice dichiara lo sfratto.

2) SANATORIA DELLA MOROSITÀ

La legge, eccezionalmente, consente al conduttore di sanare la morosità anche dopo l’instaurazione della causa di sfratto, sia mediante il pagamento dinanzi al giudice alla prima udienza che a seguito della concessione del termine di grazia operata dal giudice, ossia dopo i 90 giorni .

La sanatoria è valida solo se viene corrisposta l’integrale somma dovuta per:

  • canoni scaduti e maturati fino al giorno dell’udienza;
  • oneri accessori;
  • interessi legali;
  • spese legali. 
Se l’intimato, invece, corrisponde una somma inferiore rispetto a quella intimata, il giudice emette un’ordinanza con cui dispone il pagamento della somma non controversa in un termine non superiore a venti giorni.

Tale pagamento può essere eseguito nelle mani dell’avvocato del padrone di casa.

sabato 13 dicembre 2014

CONDOMINIO: Ecco le Regole per viverci bene.

Vivere, o meglio convivere,  in condominio spesso non è semplice e i motivi di attrito e discussione sono all'ordine del giorno.

I nostri professionisti, nella lunga esperienza maturata, hanno dovuto affrontare tantissime questioni e problematiche.
Molti conflitti sono stati risolti senza dover ricorrere a metodi drastici e a spese per avvocati.

E' proprio sulla scorta della nostra esperienza che abbiamo redatto il documento che oggi  rendiamo pubblico per i nostri lettori del blog.

Buona Lettura........................

TASI e IMU: sospeso il pagamento in molti Comuni

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il rinvio del pagamento del saldo TASI e IMU a causa della alluvione del 19 e 20 settembre 2014.

Il decreto, firmato dal ministro dell'economia Padoan, non prevede quando dovrà essere effettuato il pagamento a saldo. Sicuramente il rinvio è ufficiale.

Per la Toscana i Comuni interessati sono:  



- Provincia di Firenze: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Dicomano, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montelupo, Palazzuolo, Pontassieve, Scandicci, Scarperia e San Piero, Signa e Vinci; 

- Provincia di Lucca: Altopascio, Camaiore, Capannori, Lucca, Montecarlo, Massarosa, Pietrasanta, Porcari e Viareggio;

- Provincia di Pisa: San Giuliano Terme e Vecchiano; 

- Provincia di Pistoia: Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Quarrata, Pistoia, Pieve a Nievole, Pescia e Serravalle Pistoiese;
- Provincia di Prato: Carmignano, Montemurlo, Prato e Vernio.






giovedì 11 dicembre 2014

INTERESSI di MORA a carico degli inadempienti. Anche se deliberati dall’assemblea sono nulli

Una sentenza della Cassazione stabilisce che per il mancato pagamento degli oneri condominiali sono dovuti solo gli interessi legali, salvo diversa previsione del regolamento contrattuale. 

Chi non paga le quote condominiali non può vedersi addebitati anche gli interessi di mora solo perché così ha deliberato l’assemblea di condominio. 

In sintesi, l’assemblea condominiale non può imporre il pagamento degli interessi di mora a carico dei condomini qualora questi ritardino nei pagamenti delle quote condominiali salvo che la delibera non sia prevista dal regolamento contrattuale, deliberato all'unanimità,  o sia stata approvata in assemblea all'unanimità.

Dunque nel caso di semplice maggioranza la delibera assembleare è da ritenersi nulla.



 

mercoledì 10 dicembre 2014

Revoca dell’amministratore di condominio anche senza giusta causa

La legge stabilisce che l'assemblea è libera di revocare, in qualsiasi momento,  l'amministratore di condominio senza dover fornire motivazioni o spiegazioni.

La revoca può avvenire anche senza giusta causa  e in assenza di comportamenti colpevoli dell'amministratore.

Ad esempio può essere revocato perché i suoi compensi troppo onerosi.

Nel caso di revoca prima della fine del mandato all'amministratore spetta tutto il compenso pattuito.

Le maggioranze previste per la revoca sono le stesse occorrenti per la nomina (maggioranza degli intervenuti, e almeno 500 millesimi).